Non credo che si tratti di pubblicità ingannevole(1), assolutamente. Però mentre preparavo una lezione per un corso sul marketing del turismo del vino che ho tenuto ad Ancona questa settimana ho trovato questa pagina con un messaggio che non mi ha fatto “impazzire”…

La pagina è quella dedicata a Giravino, la prima guida ufficiale del Turismo del Vino. Il messaggio in questione è: “ricevi a casa tua GRATUITAMENTE* la splendida Guida Giravino”. L’asterisco, subito sotto, non è assolutamente nascosto, specifica che c’è da pagare in realtà un contributo spese di spedizioni e diritti di segreteria €10.

Ora, non sono una giurista ma non credo comunque che si possa definire ingannevole il messaggio perchè la spiegazione dell’asterisco è davvero attaccata all’immagine promozionale (anche se è testuale e non contenuta nel jpeg pubblicitario), però mi sembra sempre un po’ border line, e magari poco coerente con l’immagine che l’enoturista ha del MTV e con la mission dello stesso Movimento. Insomma, si punta a promuovere il vino di qualità, a valorizzare un prodotto ricco di emozioni come il vino, e poi si usa una tecnica di vendita da grande distribuzione organizzata? Un messaggio che potrei trovare su un fustino di detersivo o un bagno schiuma in formato 1,5 litri?

La stessa Donatella Cinelli Colombini dice nel suo interessante testo sul Marketing del Turismo del Vino (ed. Agra) che l’enoturista non è interessato agli sconti e quindi non serve applicare in cantina prezzi più bassi di quelli adottati dai canali distributivi locali – andando in concorrenza con loro. Se l’enoturista non è interessato agli sconti, e anzi ha una spesa media giornaliera piuttosto elevata, allora non solo la tecnica di vendita è incoerente col brand, ma siamo pure fuori target!

  1. Dal Decreto legislativo n. 145 del 2 agosto 2007, art. 2: b) pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione é idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali é rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente – dal sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

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